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STATUTO
E' costituita l'associazione denominata "Associaçao dos estudantes e quadros guineenses em Italia-ASEQUAGUI" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima.
L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità sociale e, in particolare, si propone di essere uno strumento d'incontro, di dialogo e progettualità.
In campo educativo l'associazione s'impegna a migliorare il livello d'apprendimento degli studenti e la preparazione dei docenti nella convinzione che rappresentino fattori di rallentamento dello sviluppo economico- sociale di una nazione, contribuendo al contempo ad incrementare il tasso di scolarizzazione. L'associazione ha come scopo anche la diffusione della conoscenza della cultura italiana in Guinea-Bissau, attraverso la realizzazione di conferenze, incontri, pubblicazioni degli eventi che caratterizzano la vita della società italiana nei locali quotidiani guineani, ed eventualmente anche attraverso l'apertura di centri culturali italiani in Guinea-Bissau. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali:
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle da esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.lgs 4 dicembre 1997 n.460. L'associazione ha sede a Verona, in Via S. Giuseppe, n. 12. Il Consiglio direttivo, con propria delibera da approvarsi dall'assemblea dei soci, potrà stabilire eventuali sedi secondarie in altre località. PATRIMONI
Il patrimonio è formato:
ASSOCIATI
Posso essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto d'ammissione gli associati verseranno la quota d'associazione che verrà annualmente stabilita da Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. Sono organi dell'associazione:
ASSEMBLEA
Gli associati formano l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno; spetta all'assemblea deliberare in merito:
Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi. AMMINISTRAZIONE
Il Comitato Direttivo è composto di cinque membri. Dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in carica fino sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto di cui alla lettera e), comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
BILANCIO
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
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